A seguito dei recenti episodi di diffusione del Coronavirus COVID-19, la presente per informa re che la Nostra Azienda offre interventi di sanificazione ambientale.
Il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il mantenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro introduce l’obbligo di interventi di pulizia giornaliera e sanificazione periodica, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e in linea con le disposizioni con l’Istituto Superiore della Sanità con parere del 18 marzo 2020. Tale obbligo è previsto anche nel DL 17/03/2020 N. 18.
Il servizio di sanificazione periodica degli ambienti, da effettuarsi successivamente alle operazioni di pulizia, con l’utilizzo di disinfettanti virucidi, ha lo scopo di ridurre la carica batterica dei microorganismi negli ambienti in cui il personale opera o sosta per ridurre la possibilità di entrare a contatto con agenti dannosi e potenzialmente patogeni. La sanificazione verrà effettuata tramite nebulizzazione ad ultra basso volume di disinfettanti professionali a base di perossido di idrogeno stabilizzato con azione virucida, fungicida, micobattericida e battericida in linea con le disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e creato specificatamente per l’emergenza Coronavirus.
Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, sono formulate le sotto riportate linee d’indirizzo per i datori di lavoro, relativamente agli ambienti di lavoro non sanitari, condivise con i servizi PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) delle Aziende USL toscane. Si richiama in toto quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, dal “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2020, e dal
Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla “Regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili” del 20 marzo 2020, che
contengono linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
Ogni mezzo o strumento non deve essere usato da persone diverse durante il turno, se non dopo sanificazione prima del passaggio da un lavoratore all’altro. Gli automezzi utilizzati per gli spostamenti per motivi di lavoro, dovranno essere sanificati secondo modalità e periodicità individuate dal datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA), in funzione dell’uso specifico. Il datore di lavoro, in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, previa consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RLS, RSU, RSA) valuterà la necessità e la periodicità di una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro."
Nel cd. Decreto Cura Italia DL 17/03/2020 N. 18, all’art. 64, è stato introdotto un credito d'imposta del 50% fino a 20,000 euro per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. In particolare, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19 (Coronavirus), ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.